venerdì 20 novembre 2009

Documento preparatorio: modifiche accordo Bacini (versione modificata da SLC-CGIL RAI MILANO)

1) Bacini A e assimilati con garanzia di assunzione entro una data
· Viste le esigenze produttive e la cronica carenza di molti profili professionali del Centro di Produzione, si richiede la ridefinizione delle date di assunzione a TI in quanto permetterebbe una ottimizzazione delle risorse e una semplificata gestione del personale per una utilizzazione più integrata su multiproduzione.
· Si chiede che venga riconosciuta la TERRITORIALITÀ PRODUTTIVA delle SEDI RAI in ragione dei contratti riferiti ai Bacini fascia A per i quali il lavoratore viene assunto direttamente dalla Sede Rai di Milano senza la clausola di fine produzione, permettendo, di fatto, una flessibilità multi produttiva con contratti a occupazione piena. Per esempio da settembre a maggio, con eventuali verifiche per assunzioni nel periodo estivo. Ciò per evitare che si ripetano casi come quelli di questa stagione produttiva dove molti lavoratori TD della fascia A si sono ritrovati contrattualizzati per soli 3 giorni alla settimana .
2) Lavoratori che hanno maturato ulteriori garanzie dal 31 maggio 2008
· Per i lavoratori che hanno superato i 1095 giorni alla nuova data concordata per il conteggio dei giorni, si chiede che venga superato il criterio della garanzia minima e, sostanzialmente, attivato già da subito un percorso di stabilizzazione.
· Per i lavoratori che sono in prossimità dei 1095 giorni, evitare che l’azienda crei una sorta di “congelamento” contrattuale. Per questo chiediamo che le RSU siano messe in condizione di poter controllare eventuali comportamenti scorretti, autorizzandole, per non violare la legge sulla privacy, all’accesso alla lista creata appositamente dai td, dove ognuno dei soggetti in questione depositerà il numero dei giorni lavorativi alla data di verifica richiesta.
3) Scorrimento da Bacini fascia B ad A: AGGIORNAMENTO E VERIFICA
A partire dalla verifica del punto 2 dell’accordo del 4 giugno 2008, e in particolare ai limiti % di TD riferiti ai TI per ogni anno solare, si intendono numeri totali e non riferiti ai singoli profili professionali, per cui il processo di stabilizzazione va rapportato anche con il personale che è prossimo al pensionamento, considerate nell’ottica delle necessità dei cosiddetti “motivi organizzativi”.
Fascia B) In presenza di lavoratori che hanno raggiunto, alla data richiesta, i 600 giorni lavorativi, si chiede che venga loro riconosciuta la garanzia di utilizzo minimo dei 6 mesi annui per 5 anni, propria della fascia B
4) Lavoratori fuori dai Bacini e Bacini aperti: criteri di acquisizione del personale
· Premesso che le prime utilizzazioni sono temporaneamente bloccate, a fronte del personale TD ancora fuori accordo di Bacino (in quanto non hanno raggiunto i giorni sufficienti per accedere alle garanzia di Bacino), relativamente ai maggior utilizzi e al problema dello “svuotamento” di alcune figura professionali sui siti produttivi diversi da Roma, è necessario definire un percorso trasparente e fisiologicamente compatibile con le esigenze del territorio, evitando di produrre “immigrazioni” che si tradurrebbero, nel giro di poco tempo, a richieste in blocco di trasferimenti.
· La selezione ad hoc delle figure professionali ritenute indispensabili per una tenuta occupazionale e produttiva rimane il criterio più corretto per una nuova acquisizione del personale, configurandosi così la costituzione di un ulteriore bacino dal quale acquisire personale con un minimo di know-how.
· In merito al percorso di assunzione per i lavoratori appartenenti ai profili professionali per i quali i Bacini sono del tutto svuotati (relativamente al territorio di riferimento), considerato il Verbale di Accordo del 2/04/2009 sottoscritto sul Centro di Produzione di Milano dove l’Azienda e la RSU RAI Milano hanno concordato nei punti:

2) «Coloro per i quali e' in corso di formalizzazione un contratto a termine, non per la realizzazione di singole produzioni, ma a fronte di esigenze di carattere organizzativo del Centro, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto legislativo n.368 del 6.09.2001, e che sono inseriti nella fascia A del bacino (v. all.l), beneficeranno di una anticipazione di 2 anni rispetto alla pianificazione delle assunzioni definita in applicazione dell'accordo del 4 giugno 2008, così come integrato dal verbale di incontro del 2 luglio 2008. »
3) «Per coloro che hanno attualmente in corso un contratto a termine a fronte di esigenze di carattere organizzativo del Centro ovvero per coloro i quali e' in corso di formalizzazione un contratto a termine, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto legislativo n.368 del 6.09.2001, e che sono inseriti nella fascia B del bacino (v. all.2), viene convenzionalmente fissato al 31/03/2014 il termine entro il quale tali lavoratori verranno assunti a tempo indeterminato, a seguito del raggiungimento dei 1.095 giorni di impegno complessivo con contratti a tempo determinato richiesti dall'accordo del 4 giugno 2008 per l'inserimento in fascia A.»
4) «Per coloro che hanno attualmente in corso un contratto a termine a fronte di esigenze di carattere organizzativo del Centro, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto legislativo n.368 del 6.09.2001, e che non sono inseriti in alcun bacino (v. all.3), l'assunzione a tempo indeterminato verrà pianificata successivamente alla maturazione dei requisiti per l'inserimento in fascia A.»

Per questi lavoratori e per il futuro tutte le volte che dovessero rientrare nelle condizioni di “esigenze di carattere organizzativo”, considerato il criterio di precedenza sul resto del Bacino nazionale, si perfezionerà l’assunzione a TI subito dopo aver raggiunto i 1095 giorni richiesti dall’accordo del 4 giugno 2008.
5) Rispetto del lavoro e del lavoratore
· I TD ritengono irragionevole i termini temporali di contrattualizzazione. In particolare ci si riferisce alla sospensione produttiva di fine anno (si intendono i contratti che vanno dai primi di settembre fino al 20 dicembre, per poi riprenderli il 10 gennaio a fine Produzione): di fatto, le persone si sentono trattate come se fossero dei “lavoratori interinali”. Viene richiesta una verifica sulla continuità contrattuale anche nel periodo di “sospensione produttiva” dal punto di vista del conteggio dei giorni, considerato che vanno conteggiate le ferie maturate e per le quali si ritiene, come sottolineato da una sentenza della Corte di Cassazione, vadano di diritto utilizzate.
· I lavoratori a TD, dato che sono stati assunti dalla RAI, ritengono che sempre più spesso si devono confrontare (in modo discriminato) con persone assunte dalle Case di Produzione esterne. Questo confronto non sempre risulta qualificato e qualificante da parte del lavoratore della RAI. Senza alcuna paura di essere smentiti, si può dire che esistono problemi relazionali e decisionali tra figure apicali dello stesso tipo (di fatto vi sono doppi profili professionali, ognuno dei quali fa riferimento alla propria azienda). È assolutamente necessario stabilire un modello produttivo dove la RAI risulta essere il riferimento centrale e le Case di Produzione esterne struttura di supporto TV e non viceversa.
6) Modalità sul conteggio dei giorni
È uno degli argomenti fondamentali, perché sulle modalità di conteggio dei giorni ci sono ancora dei punti da chiarire. Premesso che su ogni contratto di assunzione dei TD, nella documentazione in mano all’Azienda, è esplicitamente scritto il numero dei giorni, mentre nella documentazione consegnata al lavoratore vengono unicamente scritti i giorni di impegno sulla settimana lavorativa. È un semplice elemento di chiarezza, fornire gli strumenti, al fine di mettere il lavoratore in condizione di poter conoscere il dato complessivo dei giorni maturati, comprensivi di fattori moltiplicativi per ferie e permessi, di eventuali situazioni quali interruzione di contratto, infortuni, maternità, lutto, permessi studio, protezione civile e ausili.
7) Corsi di formazione e sicurezza
È evidente che, con l’avvento delle nuove tecnologie, e dell’era del digitale, molte figure professionali necessitano di corsi di aggiornamento.
Un’azienda che non vuole diventare obsoleta, deve investire sia sulle apparecchiature tecnologiche sia sulla formazione continua del personale, anche per quella che si ritiene la generazione dei nuovi assunti. Formazione atta a mantenere il buon livello tecnico-professionale del personale Rai nel suo insieme, e che, giocoforza, deve andare di pari passo con l’elevato standard di sicurezza raggiunto negli ambiti di lavoro RAI, sia esterni che interni.
8) Retribuzioni accessorie: garanzia di impegno minimo, periodo di vacanza contrattuale e Una Tantum
· La garanzia di impegno minimo (sei mesi di contratti) deve essere esplicitato se effettivamente riferito ai giorni lavorati o sul periodo di contratto. Spesso il contratto è valutato sul periodo, anche se sono solamente tre o quattro i giorni della settimana nei quali il TD lavora. Per aver garantito i sei mesi minimi, il lavoratore a TD dovrebbe essere contrattualizzato per l’intero anno, condizione inverosimile. Comunque, quando si dovesse verificare la non utilizzazione minima garantita di contratto (sei mesi), si deve applicare l’articolo 27 dell’accordo dei Bacini del 23/04/07 con il quale “l’Azienda procederà a riconoscere annualmente (l’anno successivo a quello di riferimento) i compensi relativi ai periodi di impegno minimi garantiti, ma non lavorati, eventualmente spettanti alle risorse appartenenti ai bacini, mediante erogazione di una somma “una tantum” che verrà corrisposta con il primo contratto utile. Resta inteso che tale importo sarà soggetto a TFR e a versamenti per la previdenza complementare.”
· Per il prossimo rinnovo del contratto, nel caso dovesse esserci ancora la “vacanza contrattuale” e l’eventuale “una tantum”, il tutto va corrisposto per qualunque lavoratore a TD, come per un TI, nel caso dovesse continuare il rapporto di lavoro nel periodo seguente, con riferimento al periodo effettivamente lavorato corrispondente all’arretrato.
9) Indennità di Disoccupazione Ordinaria
Con riferimento ai profili professionali (Operatore di Ripresa, Programmista Regista, Montatore e Consulente Musicale) non coperti dall’Assicurazione per la Indennità di Disoccupazione Involontaria di tipo Ordinaria , così come esplicitata nella lettera della SLC-CGIL inviata alla RAI in data 26/06/09, è necessario arrivare a una soluzione che elimini la discriminazione con gli altri profili. Nei mesi scorsi si era proposto un incontro a tre (OO.SS., RAI e INPS) per definire una interpretazione più legata ai modelli industriali della TV di oggi, rispetto a definizioni di legge anacronistiche, perché vecchie, molto specifiche e individuate per il mondo cinematografico.
10) Rappresentanza sindacale
Si ritiene di dover far partecipare attivamente alla vita sindacale il personale inserito nelle fascia A e B. Si chiede, quindi, di promuovere un accordo tra le OO.SS. e l’Azienda atto a definire un regolamento per consentire a una rappresentanza di questi lavoratori di candidarsi e di votare per le elezioni delle prossime RSU, contrattualizzati o meno al momento del voto.
Dal documento originario del Coordinamento TD Rai Milano modificato da SLC-CGIL RAI Milano